STATUTO dell’Associazione ARCI

approvato al Congresso Nazionale di Chianciano Terme (SI) il 18 aprile 2010
STATUTO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ARCI, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PREMESSA

L’Associazione ARCI fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l’ARCI delle origini fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.
Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.
Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l’affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – definizione e finalità

Art. 1
L’Associazione ARCI (di seguito denominata “ARCI” nel presente testo) è un’associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di terzo settore italiano e internazionale, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
L’ARCI promuove, sostiene e tutela l’autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. E’ un’associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.
L’associazione sostiene l’idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
L’ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L’associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2
L’ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l’elemento fondante dell’ARCI. In questo senso, l’associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche a livello internazionale.
L’ARCI riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale in spirito federale.

Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa dell’associazione:
a)la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

b)la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;

c)il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale (eInclusion);

d)la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

e)la promozione di un approccio di genere nell’associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f)l’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;

g)la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale;

h)la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l’assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e ai pensionati in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio;

i)la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;

j)l’affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l’uso sociale dei beni confiscati;

k)l’impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l’affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

l)la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e la comunicazione telematica;

m)le attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d’informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

n)la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l’autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;

o)la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;

p)la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all’attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

q)l’attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;

r)la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e dell’antiproibizionismo;

s)lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine;

t)la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell’autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;

u)il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l’azione politica per la riduzione delle spese militari;

v)la promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

w)la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;

x)la difesa e l’innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti non profit;

y)la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

z)l’impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema e della giustizia climatica l’architrave di una società e di un’economia sostenibile. La promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l’impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell’abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l’attuazione di attività di ricovero e iniziative per l’affidamento e l’adozione;

bb)la promozione della finanza etica, dell’educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell’esperienza dei gruppi di acquisto solidale;

cc)la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

dd)la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all’estero, le azioni all’interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

ee)la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;

ff)la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

gg)gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;

hh)l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

ii)le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate anche all’interno delle strutture educative e scolastiche;

jj)l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia.

In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell’associazione.

TITOLO II – la forma associativa

Art. 4
Possono aderire all’ARCI associazioni – anche organizzate in forma di associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e di impresa sociale ai sensi della legge 155/2006 – e tutti coloro che si riconoscono nelle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono condizioni per l’adesione l’acquisizione del certificato di adesione e l’adozione della tessera nazionale dell’associazione quale propria tessera sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’adesione di un’associazione aderente è deliberata dall’assemblea dei soci dell’associazione medesima; l’accettazione è deliberata dall’organismo dirigente del Comitato Territoriale.

Art. 5
Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica dell’ARCI. La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell’ARCI, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
> concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’associazione;
> approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell’associazione;
> eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:
> osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
> versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
> rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:
> in caso di decesso del socio o di scioglimento dell’associazione;
> per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
> per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente;
> per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III – il sistema istituzionale

Art. 8
L’ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all’interno dell’associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell’associazione e al suo governo.

Art. 9
Il sistema associativo dell’ARCI, che ha a suo fondamento l’insieme delle associazioni aderenti, luoghi primari dell’agire associativo, si articola nei seguenti livelli:
> territoriali;
> regionali;
> nazionale.

Art. 10
Il Comitato Territoriale, di norma provinciale, è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell’associazione nel territorio; valorizza l’insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l’associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità dell’associazione da parte di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all’accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso il Comitato partecipando ad attività, iniziative, campagne, etc, deve essere garantito, con forme e procedure adeguate, l’accesso alla partecipazione e ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell’associazione e in armonia con la legislazione vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata ai singoli Comitati sulla base delle loro peculiari caratteristiche e specificità.

Sono requisiti essenziali per la costituzione di un Comitato:
> l’identificazione di un’area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista amministrativo;
> un numero significativo di circoli e soci già esistente nell’area di competenza individuato;
> la possibilità di dotare il Comitato degli strumenti essenziali per svolgere la proprie funzioni;
> la valutazione dell’opportunità o necessità di istituire il Comitato da parte dal livello sovraordinato.

Art. 11
Il Comitato Regionale esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell’associazione a livello regionale.
Coordina, valorizza, tutela e promuove l’azione dei Comitati Territoriali.
Sostiene i Comitati Territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l’azione tesa a favorire la costituzione di nuovi circoli.
Favorisce la crescita delle competenze dei dirigenti territoriali.
Definisce e promuove l’iniziativa dell’associazione a livello regionale nonché il suo sviluppo, anche favorendo la costituzione di nuovi Comitati Territoriali.
E’ strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali; promuove a livello regionale, col coinvolgimento attivo dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell’Arci.
Sviluppa i rapporti con l’Ente Regione e rappresenta l’associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati.
Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei Comitati Territoriali. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione e il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.

Art. 12
Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di:
> promuovere, valorizzare e rappresentare il progetto associativo ARCI, garantendo l’unità dell’associazione e la tutela del marchio ARCI;
> attuare le scelte strategiche e il governo dell’associazione nella sua dimensione nazionale, esercitando la direzione politica e organizzativa e la rappresentanza unitaria della rete associativa ARCI a livello nazionale e internazionale;
> coordinare, valorizzare, tutelare l’iniziativa associativa della rete ARCI nel territorio;
> attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovere strategie di sviluppo e consolidamento dell’associazione nel territorio, in questo riferendosi a un principio di sussidiarietà, d’intesa con il livello regionale;
> favorire le relazioni orizzontali fra le strutture del territorio e il loro concorso alla realizzazione del programma generale dell’associazione, anche attraverso sedi tematiche di coordinamento e lavoro comune;
> garantire ai Comitati Territoriali e Regionali servizi di indirizzo, consulenza e assistenza sulle problematiche connesse all’associazionismo e ai vari campi di attività dell’ARCI;
> strutturare attività continuative di formazione dei dirigenti ARCI, da realizzarsi tanto a livello nazionale che delle articolazioni territoriali, allo scopo di favorire a tutti i livelli la crescita e l’aggiornamento delle competenze;
> sostenere l’azione dei Comitati Territoriali e Regionali sul piano della progettazione, degli indirizzi programmatici, dell’interlocuzione politica e istituzionale, anche a livello nazionale e internazionale.

Competenze e responsabilità nazionali possono essere delegate al territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti economici ed organizzativi.
Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l’ARCI nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.

Art. 13
I Comitati Territoriali e Regionali, pur configurandosi come livelli di coordinamento dell’associazione nazionale, devono essere dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all’art. 27, e devono essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale dovrà esprimere parere di legittimità e congruità statutarie.

Titolo IV – Organismi nazionali

Art. 14
Sono organismi di direzione nazionale:

> il Congresso Nazionale;
> il Consiglio Nazionale;
> il Presidente Nazionale;
> la Presidenza Nazionale.

Art. 15
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
Esso ha il compito di:
> discutere ed approvare il programma generale dell’associazione;
> discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
> eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
> eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
> eleggere il Consiglio Nazionale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 16
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell’associazione tra un Congresso e l’altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
Esso ha il compito di:
> eleggere il Presidente Nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 20 con la maggioranza richiesta dall’art. 19;
> applicare le decisioni congressuali;
> discutere e approvare il programma annuale di attività;
> discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo;
> promuovere lo sviluppo dell’associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l’utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
> discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
> convocare periodicamente l’Assemblea Nazionale dei Circoli su specifiche tematiche;
> convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
> decidere la partecipazione ad imprese o l’adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
> verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
> deliberare, su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali;
> eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale;
> votare l’approvazione, su indicazione del Presidente Nazionale, dell’Ufficio di Presidenza.

Su proposta della Presidenza Nazionale, può articolarsi e istituire commissioni o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti.
Tutti i Comitati Regionali hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio Nazionale. Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 25%.
Nel caso in cui il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e/o il Collegio Nazionale dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 28 e 29.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale e procedere all’elezione di un nuovo Presidente.

Art. 17
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale. Esercita la rappresentanza politica dell’associazione, ne rappresenta ed esprime l’unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. In particolare assicura il coordinamento generale del programma e delle funzioni della Presidenza Nazionale.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale; convoca e presiede la Presidenza Nazionale che è eletta dal Consiglio Nazionale su sua proposta.
Indica i componenti di un Ufficio di Presidenza, da sottoporre al voto di approvazione del Consiglio Nazionale, che coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni di:
1) rappresentanza politica;
2) coordinamento generale del programma e delle funzioni di Presidenza;
3) istruzione dei lavori della Presidenza Nazionale.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al componente anagraficamente più anziano della Presidenza che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale che adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 18
La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti su proposta del Presidente Nazionale.
Assicura il governo e la direzione politica dell’associazione, anche attraverso l’attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
Presenta al Consiglio Nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa.
Propone al Consiglio Nazionale le commissioni di lavoro e i criteri per la loro composizione.
La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.
Alla Presidenza Nazionale sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, in particolare di:
> obbligare cambiariamente l’associazione;
> concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
> compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
> transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
> autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
> promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.

La Presidenza Nazionale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
> acquistare, vendere e permutare beni immobili;
> assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza Nazionale può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V – la democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 19
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’ARCI sono: l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
L’ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
> approvazione dei documenti economici di cui all’art. 32 e loro variazioni;
> elezione degli organismi dirigenti;
> approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
> adozione di provvedimenti di commissariamento;
> approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 20
Il Presidente Nazionale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l’assetto di organismi e funzioni, consultando il livello regionale.
L’elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 21
Ogni organismo collettivo di direzione nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell’organismo dirigente medesimo e in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

Art. 22
In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente Nazionale, sentito il Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l’invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un’apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

Art. 23
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 70% dei componenti.

Art. 24
Per favorire l’avvicendamento delle responsabilità si adotta il principio di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di Presidente di Comitato Regionale.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 25
Il Consiglio Nazionale, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile del territorio ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, costituisce su proposta della Presidenza Nazionale commissioni o gruppi di lavoro, definendone criteri e mandato.
Esse sono coordinate da componenti della Presidenza Nazionale e rispondono del loro operato al Consiglio Nazionale.

Art. 26
Al fine di verifica e di aggiornamento programmatico il Consiglio Nazionale organizza una conferenza di programma alla fine del primo biennio di mandato congressuale.

TITOLO VI – gli organi di garanzia e controllo

Art. 27
Sono organismi di garanzia e controllo:
> il Collegio dei Garanti;
> il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 28
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.
Esso ha il compito di:
> interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
> emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
> verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.13;
> dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
> dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da cinque componenti effettivi e tre supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell’ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti nazionali sono a disposizione del Collegio Nazionale dei Garanti.
Per quanto riguarda il livello territoriale le funzioni del Collegio dei Garanti possono essere demandate al Collegio del livello sovraordinato.
Per quanto riguarda il livello regionale, solo in casi eccezionali tale funzione può essere demandata al Collegio Nazionale.

Art. 29
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’associazione ed è eletto nei rispettivi congressi;
Ha il compito di:
> esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
> controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;
> controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
> presentare al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

TITOLO VII – Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 30
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
> beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
> eccedenze degli esercizi annuali;
> erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
> partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art. 31
Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
> le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
> i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
> i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
> i contributi pubblici e privati;
> ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 32
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Presidenza Nazionale predispone:
> il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
> il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo con una relazione illustrativa, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
Il Consiglio Nazionale approva i piani pluriennali di investimento.

Art. 33
L’associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.

Art. 34
Ogni livello organizzativo dell’associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII – norme finali e transitorie

Art. 35
Lo scioglimento dell’ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

Art. 36
L’ARCI aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi dell’ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti all’ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (D.Lgs del 2/8/67 Ministero degli Interni).

Art. 37
Il “logo” e la denominazione dell’ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 38
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Art. 39
L’associazione, a tutela della propria autonomia e indipendenza, e per evitare ogni situazione che potrebbe configurare conflitti di interessi, entro un anno dal Congresso dovrà disciplinare le incompatibilità della carica di Presidente e di altre funzioni apicali a tutti i livelli secondo criteri e principi generali.